I DIRITTI DELLA DONNA OPERATA AL SENO

 


Molte donne operate al seno non sono spesso informate di alcuni diritti previsti dalle normative della Unione Europea …….


ESENZIONE DAL TICKET

DIRITTO AL LAVORO

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (pensione di invalidità)

PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA
SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO


 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  (pensione di invalidità)

A seconda del tipo di invalidità riconosciuta, si hanno i seguenti diritti:

  1.  Pensione di inabilità e assegno di invalidità civile
    Si applicano le tabelle ministeriali di valutazioni (D.M.S. 5/2/92) con tre possibili classi di assegnazione percentuale:
    - 11% in caso di malattia a prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
    - 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale
    - 100% malattia con prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante la asportazione del tumore.
    Rientra in questa categoria anche un interessamento linfonodale importante con invalidità del 100% con riserva di revisione a 5 anni, mentre in presenza di un interessamento metastatico ha diritto ad una assegnazione del 100% senza revisione.
    Revisione a 5 anni : la percentuale può essere modificata mentre un eventuale aggravamento può essere riconosciuto presentando adeguata documentazione attestante il peggioramento della patologia di base. La domanda di riconoscimento dell’invalidità va presentata presso l’ufficio invalidi dell’ASL di zona alla quale si deve allegare:
    - il certificato anagrafico
    - il certificato medico del medico di base e dell’oncologo che ha in cura la paziente nel quale si attesti la natura invalidante della malattia e la documentazione clinica inerente alla patologia invalidante.
    La commissione medico legale deve fissare, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, la data della visita. L’intero iter deve durare al massimo 9 mesi dalla presentazione della domanda.
    Se la commissione medico-legale dell’ASL non riconosce lo stato di invalidità, il ricorso può essere presentato da un proprio legale presso il Tribunale di appartenenza territoriale entro 6 mesi dalla data di ricevimento dell’esito sfavorevole.

  2. Indennità di accompagnamento
    Se la malattia crea problemi di deambulazione o di mancanza di autonomia nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentarsi, igiene personale, vestizione) si può richiedere il riconoscimento della indennità di accompagnamento (L.18/1980; D.L. 509/1988). Una recente sentenza (n7179/2003 e 10212/2004) ha affermato che detta indennità può essere concessa anche a malati in fase terminale.
    La domanda va inoltrata all’ufficio invalidi civili dell’ASL di competenza allegando:
    -  certificato anagrafico
    - certificato medico che deve portare la dicitura “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto Permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
    I tempi ed il percorso da seguire sono i medesimi del mancato riconoscimento dell’invalidità. L’importo dell’assegno è di 443,83 euro mensili.

ATTENZIONE

Dal 1 gennaio 2010 cambia la procedura per la domanda di invalidità civile:
la domanda va presentata in via telematica da medici che ne abbiano chiesto l'abilitazione Vai alla circolare INPS nr 131 del 28.12.09

http://www.medico-legale.it/Resources/INPS_Circ_131_281209_invalidita_civile.pdf 
con le spiegazioni del caso.