LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE E' UN ATTO MEDICO
Marzo 2009: i sanitari non saranno tenuti a rispettare le disposizioni dei pazienti chiaramente espresse in stato di coscienza.
E pensare che in gran Bretagna la validità del biotestamento è riconosciuta dal 1993 e attualmente il General Medical Council ha proposto la radiazione dei medici se non rispetteranno la volontà dei loro assistiti.
Siamo impotenti dinnanzi alla celebrazione di una legge antidemocratica e anticostituzionale, perche' calpesta il diritto di decidere della propria vita'
sancito dalla Costituzione (diritto all'autodeterminazione)-
Morire con tutta la dignità possibile dovrebbe essere un diritto in uno Stato democratico. Se poi uno vuole offrire le sue sofferenze a chi gli pare, e farsi stiracchiare quel simulacro di vita che gli rimane, faccia pure.
E tutto ciò, , nonostante in Italia sia in aperto contrasto con l’articolo 16 del nostro codice deontologico.
>>>Art. 16
- Accanimento diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita>>>
"La Nutrizione Artificiale è da considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo. La NA non è una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare il malato non autosufficiente)."
Questa affermazione è presente in un documento della SINPE (che non è un gruppo di estremisti ma la società scientifica di nutrizione artificiale più importante in Italia).
http://www.sinpe.it/Documenti/files/299.pdf
La Nutrizione Artificiale ha indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati e che l‘attuazione prevede il consenso informato del malato o del suo delegato, secondo le norme del codice deontologico.
L’allestimento di una la stomia attraverso cui inserire il sondino è un vero intervento chirurgico e quindi un atto invasivo e pertanto richiede un consenso informato del paziente o di un suo delegato.
Non tenerne conto rientra tra i casi configurabili dell’accanimento terapeutico. (articolo 16)
Salvo Catania
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